Massima
La pattuizione contrattuale che prevede il ricorso a un terzo per la determinazione del contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., nel caso in cui i periti designati dalle parti non raggiungano un accordo, non costituisce una clausola compromissoria idonea a rendere improcedibile la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, ove dalla lettura della clausola non emerga né il riferimento a controversie da risolvere per via arbitrale né l'obbligo per i contraenti di ricorrere preventivamente all'arbitrato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La pattuizione contrattuale che prevede il ricorso a un terzo per la determinazione del contenuto del contratto ai sensi dell’art. 1349 cod. civ., nel caso in cui i periti designati dalle parti non raggiungano un accordo, non costituisce una clausola compromissoria idonea a rendere improcedibile la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, ove dalla lettura della clausola non emerga né il riferimento a controversie da risolvere per via arbitrale né l’obbligo per i contraenti di ricorrere preventivamente all’arbitrato.
Come citare
Tribunale di Roma, 14 Gennaio 2026, N. 658, «Tribunale di Roma, 14 gennaio 2026, n. 658», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-14-gennaio-2026-n-658-1774350895-1217/