sentenza
N. 14506
Anno: 2025

Tribunale di Roma, 13 ottobre 2025, n. 14506

⚖️ Tribunale di Roma
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Massima

La rinuncia all'eccezione di compromesso può essere validamente formalizzata nel corso del giudizio di merito mediante deposito di memoria ex art. 171 ter n. 1 cod. proc. civ., essendo tale rinuncia ammissibile anche quando desunta dalla mera mancata riproposizione dell'eccezione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'adesione di una parte all'eccezione di compromesso sollevata dalla controparte non sottrae l'eccezione dalla disponibilità della parte che l'ha proposta, la quale conserva il potere di rinunciarvi successivamente, non operando il meccanismo di cui all'art. 38 co. 2 cod. proc. civ. applicabile alla sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile.
L'accordo delle parti sull'eccezione di compromesso deve sussistere effettivamente al momento in cui il giudice provvede, sicché l'adesione di una parte perde efficacia qualora la parte proponente vi rinunci contestualmente.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Roma, 13/10/2025, n. 14506, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-13-ottobre-2025-n-14506-1768991942-8396/