Tribunale di Roma, 12 ottobre 2015, n. 20390
Tribunale
di Roma
Massima
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti.
Il Presidente del Tribunale, adito ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., può liquidare un unico compenso per tutto il collegio arbitrale ove tutti i membri del collegio gliene facciano richiesta o anche quando la richiesta provenga dal solo presidente del collegio. Fuori di tali ipotesi, ciascun arbitro, può chiedere la liquidazione del compenso a lui spettante agendo in via ordinaria per la liquidazione del proprio compenso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 12/10/2015, n. 20390, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-12-ottobre-2015-n-20390-1752148076/