Tribunale di Rimini, decr. 4 giugno 2026 (R.G. 00000836/2026)
Tribunale
di Rimini
Massima
Ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., la parte che intende far eseguire il lodo deve depositare il lodo in originale o in copia conforme, unitamente all'atto contenente la convenzione d'arbitrato, in originale o in copia conforme; l'attestazione di conformità del difensore è inidonea a tale fine, avendo il difensore potere di certificazione limitato alle copie di atti processuali di parte o di provvedimenti giudiziali ai sensi degli artt. 196 octies e novies cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Rimini, 04/06/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-decr-4-giugno-2026-r-g-00000836-2026/