Tribunale di Reggio Emilia, ord. 20 marzo 2026
Tribunale
di Reggio Emilia
Massima
Il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, sancito dall’art. 808, co. 2, cod. proc. civ., comporta che lo scioglimento del contratto per mutuo consenso non determina l’estinzione della clausola compromissoria, salvo che le parti prevedano espressamente il contrario.
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di devolvere alla competenza arbitrale tutte le controversie aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola è annessa, in applicazione del principio del favor arbitrati.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Reggio Emilia, 20/03/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-emilia-ord-20-marzo-2026-1789650234-8591/