Tribunale di Reggio Emilia, 26 marzo 2026, n. 251
Massima
La convenzione di arbitrato produce un effetto positivo – attribuendo all’arbitro il potere di decidere la controversia in via vincolante – e un effetto negativo – precludendo al giudice ordinario la cognizione della medesima controversia.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo. Tuttavia, nel giudizio di opposizione, il giudice deve dichiarare la nullità e revocare il decreto ingiuntivo, rimettendo la controversia alla cognizione degli arbitri.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso a seguito di trattative tra le parti non è soggetta al requisito della doppia sottoscrizione previsto dall’art. 1341 cod. civ. per le clausole vessatorie.
Note Metodologiche
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