Tribunale di Perugia, ord. 26 marzo 2026
Massima
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), l’art. 818 cod. proc. civ. consente alle parti di conferire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari mediante la convenzione di arbitrato o un atto scritto anteriore all’instaurazione del procedimento arbitrale. Quando tale potere è conferito, la competenza cautelare degli arbitri è esclusiva.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, le domande cautelari si propongono al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ.
In mancanza di un’espressione chiara e univoca della volontà di rinunciare alla giurisdizione ordinaria in materia cautelare, la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard