Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Perugia, ord. 26 marzo 2026

Tribunale di Perugia

Massima

A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), l’art. 818 cod. proc. civ. consente alle parti di conferire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari mediante la convenzione di arbitrato o un atto scritto anteriore all’instaurazione del procedimento arbitrale. Quando tale potere è conferito, la competenza cautelare degli arbitri è esclusiva.
Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, le domande cautelari si propongono al giudice competente ai sensi dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ.
In mancanza di un’espressione chiara e univoca della volontà di rinunciare alla giurisdizione ordinaria in materia cautelare, la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Perugia, 26 Marzo 2026, «Tribunale di Perugia, ord. 26 marzo 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-perugia-ord-26-marzo-2026-1789650234-3434/

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