ordinanza
Tribunale di Reggio Calabria, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00002377/2025)
Tribunale di Reggio Calabria
Massima
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno nell'ipotesi di invalidità di quest'ultimo.
Nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 cod. proc. civ. al presidente del tribunale non è consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo né sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
La sussistenza del credito per l'onorario in favore dell'arbitro che abbia espletato la propria mansione non è inficiata dai vizi del lodo, salva restando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria nei suoi confronti, esperibile in diversa sede competente, quando il lodo sia annullato per causa a lui imputabile.
Ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati si deve tenere conto dei parametri relativi all'attività stragiudiziale che disciplinano i compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.
Gli arbitri non sono equiparabili, ai fini del compenso loro spettante, agli esercenti la professione forense, essendo diversa nelle due ipotesi l'attività rispettivamente svolta; l'abilitazione all'esercizio della professione forense non opera come criterio di unificazione e di automatica trasposizione agli arbitri dei compensi spettanti a tali professionisti, non essendo consentita una totale e meccanica applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso e delle spese liquidati in favore del collegio arbitrale, salva rivalsa tra loro.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Reggio Calabria, 20 Luglio 2026, «Tribunale di Reggio Calabria, ord. 20 luglio 2026 (R.G. 00002377/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-ord-20-luglio-2026-r-g-00002377-2025/