sentenza
Tribunale di Reggio Calabria, 29 luglio 2026, n. 1329
Tribunale di Reggio Calabria
Massima
Il patto con il quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti si qualifica come arbitrato, rituale o irrituale, quando ai terzi sia demandata la soluzione di questioni prettamente giuridiche, quali quelle attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa o, più in generale, all'interpretazione del contratto; si ha, invece, perizia contrattuale ove le parti abbiano inteso demandare a terzi la composizione di questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifiche competenze tecniche.
Il discrimine con l'istituto dell'arbitrato risiede nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria: ove le parti abbiano inteso addivenire a una simile rinunzia, la clausola ha necessariamente natura compromissoria e la perizia contrattuale costituisce arbitrato, libero o rituale; in difetto di tale rinunzia, la perizia contrattuale non riveste natura di arbitrato, ma integra una figura negoziale atipica con la quale i contraenti si impegnano a rispettare il responso vincolante del terzo.
L'esito della perizia contrattuale non ha natura di lodo arbitrale, ma di determinazione negoziale vincolante tra le parti.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Reggio Calabria, 29 Luglio 2026, N. 1329, «Tribunale di Reggio Calabria, 29 luglio 2026, n. 1329», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-29-luglio-2026-n-1329/