sentenza
Tribunale di Reggio Calabria, 16 gennaio 2026, n. 91
Tribunale di Reggio Calabria
Massima
L'art. 813-ter c.p.c., che vieta l'instaurazione del giudizio ordinario ove sia pendente un procedimento arbitrale tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale, con la conseguenza che il giudizio ordinario è inammissibile ove il procedimento arbitrale sia ancora pendente e l'arbitro non sia decaduto né abbia rinunciato all'incarico.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Reggio Calabria, 16 Gennaio 2026, N. 91, «Tribunale di Reggio Calabria, 16 gennaio 2026, n. 91», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-reggio-calabria-16-gennaio-2026-n-91-1774360250-4726/