La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell’art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell’art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.