Tribunale di Ravenna, decreto del 4 febbraio 2026
Tribunale
di Ravenna
Massima
La dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 825 c.p.c. presuppone la verifica della regolarità formale del lodo ai sensi dell'art. 823 c.p.c. e della sussistenza di una valida clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Ravenna, 04/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ravenna-decreto-del-4-febbraio-2026-1774522926-7934/