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Tribunale di Ragusa, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000804/2026)

Ai sensi degli artt. 824-bis e 825 c.p.c., la competenza a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale spetta al tribunale nella cui circoscrizione è fissata la sede dell’arbitrato; il rigetto, ad opera della corte di appello, dei motivi di impugnazione per nullità del lodo in fase rescindente non preclude il deposito dell’istanza di exequatur dinanzi al tribunale competente per sede.

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