Ai sensi degli artt. 824-bis e 825 c.p.c., la competenza a provvedere sulla richiesta di dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale spetta al tribunale nella cui circoscrizione è fissata la sede dell’arbitrato; il rigetto, ad opera della corte di appello, dei motivi di impugnazione per nullità del lodo in fase rescindente non preclude il deposito dell’istanza di exequatur dinanzi al tribunale competente per sede.
