Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Prato, ord. 11 febbraio 2026

Tribunale di Prato

Massima

La presenza di una clausola contrattuale che prevede il preventivo espletamento di una procedura di conciliazione e arbitrato prima dell'instaurazione di qualsiasi azione giudiziaria può incidere sulla proponibilità della domanda in via monitoria ai sensi dell'art. 640 c.p.c., imponendo al ricorrente l'onere di dedurre specificamente in ordine alla compatibilità della domanda di ingiunzione con la suddetta clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La presenza di una clausola contrattuale che prevede il preventivo espletamento di una procedura di conciliazione e arbitrato prima dell’instaurazione di qualsiasi azione giudiziaria può incidere sulla proponibilità della domanda in via monitoria ai sensi dell’art. 640 c.p.c., imponendo al ricorrente l’onere di dedurre specificamente in ordine alla compatibilità della domanda di ingiunzione con la suddetta clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Prato, 11 Febbraio 2026, «Tribunale di Prato, ord. 11 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-prato-ord-11-febbraio-2026-1774871929-1703/

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