Tribunale di Prato, ord. 11 febbraio 2026
Tribunale
di Prato
Massima
La presenza di una clausola contrattuale che prevede il preventivo espletamento di una procedura di conciliazione e arbitrato prima dell'instaurazione di qualsiasi azione giudiziaria può incidere sulla proponibilità della domanda in via monitoria ai sensi dell'art. 640 c.p.c., imponendo al ricorrente l'onere di dedurre specificamente in ordine alla compatibilità della domanda di ingiunzione con la suddetta clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Prato, 11/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-prato-ord-11-febbraio-2026-1774871929-1703/