Tribunale di Prato, 8 luglio 2023, n. 455
Tribunale
di Prato
Massima
Non è incompatibile con la disposizione di cui all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Prato, 08/07/2023, n. 455, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-prato-8-luglio-2023-n-455-1752148099/