Principe juridique
Non è incompatibile con la disposizione di cui all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
Non è incompatibile con la disposizione di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 una clausola compromissoria che rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società che non sia previamente individuato, ma che viene designato dalle parti del procedimento arbitrale e, in mancanza di accordo tra queste, dal Presidente del Tribunale.
Comment citer
Tribunale de Prato, 8 juillet 2023, N° 455, «Tribunal de Prato, 8 juillet 2023, n. 455», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-prato-8-juillet-2023-n-455-fr-1752180461/