Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Prato, 15 febbraio 2026, n. 125

Tribunale di Prato

Massima

L'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via monitoria per difetto di giurisdizione del giudice adìto in ragione della clausola compromissoria convenuta tra le parti deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non può essere proposta tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni, oltre la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 171-ter cod. proc. civ., a pena di inammissibilità.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via monitoria per difetto di giurisdizione del giudice adìto in ragione della clausola compromissoria convenuta tra le parti deve essere sollevata tempestivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non può essere proposta tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni, oltre la concessione dei termini per le memorie di cui all’art. 171-ter cod. proc. civ., a pena di inammissibilità.

Come citare

Tribunale di Prato, 15 Febbraio 2026, N. 125, «Tribunale di Prato, 15 febbraio 2026, n. 125», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-prato-15-febbraio-2026-n-125-1775852638-9026/

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