Tribunale di Pordenone, ord. 16 dicembre 2025
Massima
Quando lo statuto di una società consortile a responsabilità limitata preveda una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dello statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi societari, nonché le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la nomina del collegio arbitrale spetta al Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente, ove così disposto dalla medesima clausola compromissoria.
La composizione del collegio arbitrale, ove la clausola statutaria preveda un numero di componenti pari a quello delle parti in causa più uno qualora le parti siano in numero pari, deve essere determinata in conformità a tale previsione pattizia, con attribuzione al Presidente del Tribunale del potere di nomina sia dei componenti sia del presidente del collegio.
Note Metodologiche
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