Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Pordenone, 2 ottobre 2025, n. 516

Tribunale di Pordenone

Massima

La clausola compromissoria inserita in un contratto tra professionista e consumatore è affetta da nullità per vessatorietà quando il professionista non fornisce la prova di aver svolto una trattativa individuale seria, effettiva e specifica con il consumatore sulla deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, non essendo sufficiente la mera doppia sottoscrizione della clausola ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria inserita in un contratto tra professionista e consumatore è affetta da nullità per vessatorietà quando il professionista non fornisce la prova di aver svolto una trattativa individuale seria, effettiva e specifica con il consumatore sulla deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non essendo sufficiente la mera doppia sottoscrizione della clausola ai sensi dell’art. 1341 co. 2 cod. civ.

Come citare

Tribunale di Pordenone, 2 Ottobre 2025, N. 516, «Tribunale di Pordenone, 2 ottobre 2025, n. 516», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pordenone-2-ottobre-2025-n-516-1768826386-1927/

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