sentenza
Tribunale di Pistoia, 30 settembre 2025, n. 593
Tribunale di Pistoia
Massima
L'incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l'operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l’operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.
Come citare
Tribunale di Pistoia, 30 Settembre 2025, N. 593, «Tribunale di Pistoia, 30 settembre 2025, n. 593», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pistoia-30-settembre-2025-n-593-1768826386-8262/