Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Pistoia, 30 settembre 2025, n. 593

Tribunale di Pistoia

Massima

L'incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l'operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’incompetenza per materia del giudice ordinario sussiste quando le parti abbiano devoluto la controversia ad arbitri rituali mediante clausola compromissoria, configurandosi tale questione come problema di competenza e non di giurisdizione.
Il principio delle vie parallele esclude l’operatività della litispendenza tra procedimento arbitrale e giudizio ordinario, non impedendo la pendenza della medesima causa davanti al giudice e agli arbitri, salvo il divieto di domanda giudiziale avente ad oggetto l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato durante la pendenza del processo arbitrale.

Come citare

Tribunale di Pistoia, 30 Settembre 2025, N. 593, «Tribunale di Pistoia, 30 settembre 2025, n. 593», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pistoia-30-settembre-2025-n-593-1768826386-8262/

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