ordinanza
Tribunale di Piacenza, ord. 11 agosto 2026 (R.G. 00000581/2025)
Tribunale di Piacenza
Massima
Gli artt. 669 octies e 669 nonies cod. proc. civ. trovano applicazione anche laddove la causa di merito, in forza di una clausola compromissoria inserita nel contratto, sia devoluta alla cognizione arbitrale, come si desume dall'art. 669 nonies, co. 5, cod. proc. civ.
La parte onerata dell'instaurazione del giudizio di merito, anche nelle forme dell'arbitrato, che non dimostri di averlo promosso nel termine perentorio decorrente dalla comunicazione del provvedimento cautelare, subisce la declaratoria di inefficacia della misura concessa.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Piacenza, 11 Agosto 2026, «Tribunale di Piacenza, ord. 11 agosto 2026 (R.G. 00000581/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-piacenza-ord-11-agosto-2026-r-g-00000581-2025/