Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Piacenza, ord. 11 agosto 2026 (R.G. 00000581/2025)

Tribunale di Piacenza

Massima

Gli artt. 669 octies e 669 nonies cod. proc. civ. trovano applicazione anche laddove la causa di merito, in forza di una clausola compromissoria inserita nel contratto, sia devoluta alla cognizione arbitrale, come si desume dall'art. 669 nonies, co. 5, cod. proc. civ.
La parte onerata dell'instaurazione del giudizio di merito, anche nelle forme dell'arbitrato, che non dimostri di averlo promosso nel termine perentorio decorrente dalla comunicazione del provvedimento cautelare, subisce la declaratoria di inefficacia della misura concessa.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Piacenza, 11 Agosto 2026, «Tribunale di Piacenza, ord. 11 agosto 2026 (R.G. 00000581/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-piacenza-ord-11-agosto-2026-r-g-00000581-2025/

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