ordinanza
Tribunale di Pescara, ord. 22 luglio 2026 (R.G. 00001923/2026)
Tribunale di Pescara
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale non preclude il diritto di agire in via cautelare dinanzi al giudice ordinario, non essendo il costituendo collegio arbitrale dotato di poteri cautelari né per legge, né per statuto dell'ente, né per convenzione tra le parti.
Non costituisce causa di inammissibilità del ricorso cautelare il difetto di pendenza del giudizio arbitrale di merito.
La devoluzione del merito ad arbitrato irrituale, con la conseguente non esecutività del lodo e la necessità di adire successivamente l'autorità giudiziaria, non integra di per sé il periculum in mora, il quale presuppone l'allegazione e la dimostrazione, almeno sommaria, dell'irreparabilità del concreto pregiudizio, non potendo essere implicitamente riconosciuto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pescara, 22 Luglio 2026, «Tribunale di Pescara, ord. 22 luglio 2026 (R.G. 00001923/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pescara-ord-22-luglio-2026-r-g-00001923-2026/