decreto
Tribunale di Pescara, decr. 30 giugno 2026 (R.G. 00001041/2026)
Tribunale di Pescara
Massima
La ricusazione di cui all'art. 815 cod. proc. civ. non si applica all'arbitrato irrituale, il quale, avendo natura privata, non è presidiato da un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, configurandosi la non imparziale esecuzione del mandato come inadempimento di cui gli arbitri rispondono nei confronti della parte danneggiata.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La ricusazione di cui all’art. 815 cod. proc. civ. non si applica all’arbitrato irrituale, il quale, avendo natura privata, non è presidiato da un principio di ordine pubblico di imparzialità dell’arbitro, configurandosi la non imparziale esecuzione del mandato come inadempimento di cui gli arbitri rispondono nei confronti della parte danneggiata.
Come citare
Tribunale di Pescara, 30 Giugno 2026, «Tribunale di Pescara, decr. 30 giugno 2026 (R.G. 00001041/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pescara-decr-30-giugno-2026-r-g-00001041-2026/