Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Pescara, decr. 30 giugno 2026 (R.G. 00001041/2026)

Tribunale di Pescara

Massima

La ricusazione di cui all'art. 815 cod. proc. civ. non si applica all'arbitrato irrituale, il quale, avendo natura privata, non è presidiato da un principio di ordine pubblico di imparzialità dell'arbitro, configurandosi la non imparziale esecuzione del mandato come inadempimento di cui gli arbitri rispondono nei confronti della parte danneggiata.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La ricusazione di cui all’art. 815 cod. proc. civ. non si applica all’arbitrato irrituale, il quale, avendo natura privata, non è presidiato da un principio di ordine pubblico di imparzialità dell’arbitro, configurandosi la non imparziale esecuzione del mandato come inadempimento di cui gli arbitri rispondono nei confronti della parte danneggiata.

Come citare

Tribunale di Pescara, 30 Giugno 2026, «Tribunale di Pescara, decr. 30 giugno 2026 (R.G. 00001041/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pescara-decr-30-giugno-2026-r-g-00001041-2026/

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