ordinanza
Tribunale di Napoli, ord. 30 giugno 2026 (R.G. 00012259/2026)
Tribunale di Napoli
Massima
Il procedimento per convalida di sfratto, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del tribunale, non può essere demandato ad arbitri limitatamente alla fase a cognizione sommaria, salva l'eventuale operatività della clausola compromissoria nella fase a cognizione piena.
L'eccezione fondata su clausola compromissoria pone, trattandosi di giudice privato, una questione pregiudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il procedimento per convalida di sfratto, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del tribunale, non può essere demandato ad arbitri limitatamente alla fase a cognizione sommaria, salva l’eventuale operatività della clausola compromissoria nella fase a cognizione piena.
L’eccezione fondata su clausola compromissoria pone, trattandosi di giudice privato, una questione pregiudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale.
Come citare
Tribunale di Napoli, 30 Giugno 2026, «Tribunale di Napoli, ord. 30 giugno 2026 (R.G. 00012259/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-ord-30-giugno-2026-r-g-00012259-2026/