Tribunale di Pesaro, 8 gennaio 2026, n. 5
Massima
La nomina del curatore speciale effettuata dal tribunale arbitrale nel corso del procedimento di merito, a tutela della parte il cui rappresentante versi in conflitto di interessi, risponde a esigenze processuali proprie della fase di cognizione e non si estende alla successiva fase di esecuzione forzata del lodo, nella quale l'attività del rappresentante legale è circoscritta e priva di qualsivoglia elemento discrezionale idoneo a determinare un conflitto attuale tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. proposto avverso un lodo arbitrale munito di exequatur non possono essere fatte valere questioni attinenti alla regolare formazione del titolo esecutivo o a vizi del lodo stesso, dovendo tali censure essere fatte valere esclusivamente attraverso i mezzi specifici di impugnazione del lodo; nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono ammissibili unicamente i fatti modificativi o estintivi del diritto accertato, sopravvenuti alla formazione del titolo.
L'erronea sopravvalutazione dell'importo indicato nell'atto di precetto fondato su un lodo arbitrale non comporta la nullità dell'intero precetto né degli atti esecutivi successivi, ma determina la sua parziale inefficacia limitata all'importo eccedente quello effettivamente dovuto in base al titolo esecutivo, restando il precetto valido per la somma effettivamente dovuta.
Note Metodologiche
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