Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Pavia, 25 febbraio 2026, n. 167

Tribunale di Pavia

Massima

La pattuizione di una clausola compromissoria non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, atteso che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio ma solo su istanza di parte e che, nella fase sommaria del procedimento monitorio, non sussiste ancora una lite caratterizzata dal contraddittorio suscettibile di essere deferita alla cognizione degli arbitri.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione che necessariamente comporta la rimessione della controversia al tribunale arbitrale in presenza di una clausola compromissoria validamente pattuita, con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice ordinario e revoca del decreto ingiuntivo emesso.
L'eccezione di compromesso, quale eccezione in senso stretto ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., deve essere sollevata dalla parte interessata alla prima difesa utile e non è rilevabile d'ufficio dal giudice adito.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Pavia, 25 Febbraio 2026, N. 167, «Tribunale di Pavia, 25 febbraio 2026, n. 167», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pavia-25-febbraio-2026-n-167-1776431408-6481/

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