Tribunale di Pavia, 20 aprile 2026, n. 342
Tribunale
di Pavia
Massima
La clausola negoziale che prevede l'obbligo di far precedere l'instaurazione del giudizio da un tentativo amichevole di conciliazione non integra una clausola compromissoria, ne' per arbitrato rituale ne' per arbitrato irrituale, e non costituisce causa di improcedibilita' della domanda giudiziale, atteso che i presupposti processuali sono stabiliti nel pubblico interesse e non possono trovare il loro fondamento nell'autonomia privata.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pavia, 20/04/2026, n. 342, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pavia-20-aprile-2026-n-342/