Tribunale di Patti, 8 gennaio 2026, n. 12
Massima
In materia di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito derivante dal contratto, salva la facoltà del debitore di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con il conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e di rimettere le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
La questione se una controversia rientri o meno nella cognizione degli arbitri costituisce una questione di competenza.
In materia di interpretazione della clausola compromissoria, la natura rituale o irrituale dell'arbitrato deve essere accertata in relazione alla volontà delle parti, ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale. L'arbitrato rituale ricorre quando agli arbitri sia stata affidata una funzione sostitutiva di quella del giudice; l'arbitrato irrituale ricorre invece quando il collegio arbitrale sia stato incaricato della risoluzione di determinate controversie in via negoziale. La persistenza del dubbio interpretativo sulla effettiva volontà delle parti contraenti impone la qualificazione dell'arbitrato come irrituale, attesa la natura eccezionale dell'arbitrato rituale, che introduce una deroga alla competenza del giudice ordinario.
La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto in cui è inserita, ma possiede una propria individualità distinta da quella del contratto cui accede, sicché le cause di invalidità del negozio sostanziale non si estendono ad essa. Ne consegue che la nullità del contratto non vizia la clausola compromissoria in esso contenuta, essendo la determinazione della pretesa invalidità riservata agli arbitri.
La clausola compromissoria riferita a tutte le controversie relative a un determinato ambito contrattuale non può essere interpretata restrittivamente come limitata alla sola quantificazione delle prestazioni, ma deve intendersi comprensiva anche delle questioni relative all'esistenza dell'obbligazione (an debeatur), poiché diversamente si priverebbe di significato il meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie.
L'art. 1341, comma 2, c.c., che subordina l'efficacia delle clausole onerose alla loro specifica approvazione per iscritto, trova applicazione unicamente ove tali clausole siano inserite in condizioni generali di contratto destinate a regolare una serie indefinita di rapporti. I presupposti per l'applicazione dell'art. 1341 c.c. non ricorrono ove la clausola compromissoria sia contenuta in un capitolato predisposto per un'unica e specifica operazione, integrante un regolamento contrattuale elaborato con riferimento a un singolo contratto.
Note Metodologiche
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