Tribunale di Patti, 10 novembre 2020, n. 626
Massima
La previsione di una clausola compromissoria con cui le parti pattuiscono di devolvere le eventuali controversie contrattuali a un collegio arbitrale non esclude il ricorso al procedimento monitorio per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo; in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente, a fronte della relativa e tempestiva eccezione, il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice ordinario incompetente.
Note Metodologiche
standard