sentenza
Cour d’appel de Bologne, 14 avril 2016, n. 626
Corte di Appello de Bologna
Principe juridique
Non può essere delibato il lodo straniero se le disposizioni in esso contenute (ossia le statuizioni contenute nella parte dispositiva, suscettibili di produrre effetti giuridicamente rilevanti), e non anche i motivi che sorreggono le disposizioni medesime, sono contrarie all’ordine pubblico, non diversamente da quanto accade per il riconoscimento delle sentenze straniere secondo il nostro diritto privato internazionale (art. 64 lett. g) l. 218/1995), e anche dalla considerazione che non contrasta con il nostro ordine pubblico un lodo straniero privo di motivazione, avendo l’Italia accettato l’art. VIII della Convenzione di Ginevra del 1961, secondo cui le parti possono concordare di ometterla, sicché, in definitiva, assume rilevanza il dispositivo e gli effetti che ne derivano nell’ordinamento statuale.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
Non può essere delibato il lodo straniero se le disposizioni in esso contenute (ossia le statuizioni contenute nella parte dispositiva, suscettibili di produrre effetti giuridicamente rilevanti), e non anche i motivi che sorreggono le disposizioni medesime, sono contrarie all’ordine pubblico, non diversamente da quanto accade per il riconoscimento delle sentenze straniere secondo il nostro diritto privato internazionale (art. 64 lett. g) l. 218/1995), e anche dalla considerazione che non contrasta con il nostro ordine pubblico un lodo straniero privo di motivazione, avendo l’Italia accettato l’art. VIII della Convenzione di Ginevra del 1961, secondo cui le parti possono concordare di ometterla, sicché, in definitiva, assume rilevanza il dispositivo e gli effetti che ne derivano nell’ordinamento statuale.
Comment citer
Corte di Appello de Bologna, 14 avril 2016, N° 626, «Cour d’appel de Bologne, 14 avril 2016, n. 626», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-bologne-14-avril-2016-n-626-fr-1752156792/