Il presidente del tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede su istanza di parte alla nomina del terzo arbitro tecnico ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.
Ove le condizioni generali di contratto non indichino alcun termine per la conclusione del procedimento arbitrale, il giudice che provvede alla nomina può fissarne il termine finale.
