Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Palmi, ord. 7 agosto 2026 (R.G. 00000717/2026)

Tribunale di Palmi

Massima

Il presidente del tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede su istanza di parte alla nomina del terzo arbitro tecnico ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.
Ove le condizioni generali di contratto non indichino alcun termine per la conclusione del procedimento arbitrale, il giudice che provvede alla nomina può fissarne il termine finale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Palmi, 7 Agosto 2026, «Tribunale di Palmi, ord. 7 agosto 2026 (R.G. 00000717/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palmi-ord-7-agosto-2026-r-g-00000717-2026/

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