Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Palermo, ord. 26 novembre 2025

Tribunale di Palermo

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che devolve alla cognizione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è vincolante anche per il socio che abbia cessato di far parte della compagine sociale a seguito di recesso, atteso che le vicende sopravvenute del rapporto societario non modificano la natura "sociale" del credito azionato né le regole applicabili alla devoluzione della lite in sede arbitrale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che devolve alla cognizione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è vincolante anche per il socio che abbia cessato di far parte della compagine sociale a seguito di recesso, atteso che le vicende sopravvenute del rapporto societario non modificano la natura “sociale” del credito azionato né le regole applicabili alla devoluzione della lite in sede arbitrale.

Come citare

Tribunale di Palermo, 26 Novembre 2025, «Tribunale di Palermo, ord. 26 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-ord-26-novembre-2025-1769463157-9595/

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