Tribunale di Padova, 4 giugno 2026, n. 930
Massima
La perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato irrituale in quanto nella prima le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva, mentre nel secondo le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a determinati rapporti giuridici.
Ciò che caratterizza la perizia contrattuale in termini di arbitrato irrituale e non di figura negoziale pienamente atipica è il ricorrere di una definitiva rinuncia delle parti, attraverso una disposizione espressa per iscritto ai sensi dell'art. 808 ter co. 1 cod. proc. civ., ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario.
Note Metodologiche
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