Massima
Nei contratti pubblici, la validità e l'operatività della clausola compromissoria sono subordinate, ai sensi dell'art. 241, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 1, co. 19, l. n. 190/2012, alla prevone di un'autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice; la disciplina sopravvenuta non determina una retroattiva caducazione delle clausole compromissorie originariamente valide, ma ne impedisce la produzione di effetti per il futuro, sicché la clausola non può ritenersi efficace in mancanza della prescritta autorizzazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nei contratti pubblici, la validità e l’operatività della clausola compromissoria sono subordinate, ai sensi dell’art. 241, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, co. 19, l. n. 190/2012, alla prevone di un’autorizzazione motivata dell’organo di governo dell’amministrazione aggiudicatrice; la disciplina sopravvenuta non determina una retroattiva caducazione delle clausole compromissorie originariamente valide, ma ne impedisce la produzione di effetti per il futuro, sicché la clausola non può ritenersi efficace in mancanza della prescritta autorizzazione, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Come citare
Tribunale di Nola, 26 Giugno 2026, N. 2924, «Tribunale di Nola, 26 giugno 2026, n. 2924», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-nola-26-giugno-2026-n-2924/