sentenza
N. 2171
Anno: 2026

Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2026, n. 2171

⚖️ Tribunale di Napoli
📅

Massima

Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, applicabile alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per il completamento delle procedure esecutive, si applica anche ai lodi arbitrali muniti di efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, con la conseguenza che la notificazione del precetto prima della scadenza di tale termine ne determina la nullità per difetto del diritto di procedere all'esecuzione forzata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli, 09/02/2026, n. 2171, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-9-febbraio-2026-n-2171-1774871929-7747/