Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2026, n. 2066

Tribunale di Napoli

Massima

Non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme poste a presidio di tali principi, nonostante siano previsti termini di decadenza per l'impugnazione con conseguente sanabilità della nullità, sono inderogabili e attengono a diritti indisponibili, essendo dettate non solo a tutela dell'interesse individuale del socio ad essere informato sulla gestione della società, ma anche dell'affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società e che hanno diritto di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendendo così l'interesse individuale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, in quanto le norme poste a presidio di tali principi, nonostante siano previsti termini di decadenza per l’impugnazione con conseguente sanabilità della nullità, sono inderogabili e attengono a diritti indisponibili, essendo dettate non solo a tutela dell’interesse individuale del socio ad essere informato sulla gestione della società, ma anche dell’affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società e che hanno diritto di conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendendo così l’interesse individuale.

Come citare

Tribunale di Napoli, 9 Febbraio 2026, N. 2066, «Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2026, n. 2066», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-9-febbraio-2026-n-2066-1774871929-9567/

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