sentenza
Tribunale di Napoli, 7 settembre 2026, n. 12131
Tribunale di Napoli
Massima
La perizia contrattuale si distingue dall'arbitrato rituale e dall'arbitrato irrituale, potendo assumere natura di arbitrato irrituale soltanto ove ricorra una definitiva e inequivoca rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario.
Quando ai terzi è demandato un accertamento meramente tecnico, in difetto di espressa e inequivoca rinuncia alla tutela giurisdizionale, la clausola non sottrae al giudice la cognizione della pretesa e non ne determina l'improponibilità, neppure limitatamente alla porzione di controversia affidata al perito.
Il mancato esperimento o la mancata conclusione della procedura peritale convenzionalmente prevista non preclude la decisione del giudice ordinario.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Napoli, 7 Settembre 2026, N. 12131, «Tribunale di Napoli, 7 settembre 2026, n. 12131», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-7-settembre-2026-n-12131/