sentenza
N. 1467
Anno: 2026

Tribunale di Napoli, 28 gennaio 2026, n. 1467

⚖️ Tribunale di Napoli
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Massima

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto, in assenza di espressa volontà contraria, attribuisce alla competenza arbitrale i soli litigi la cui causa petendi risieda nel contratto stesso, e non quelli in cui il contratto costituisca un mero presupposto di fatto. L'obbligazione di ripetizione di indebito, ancorché sorta da una vicenda che abbia comportato la stipulazione di un contratto, resta un'obbligazione fondata sull'accertamento dell'avvenuta prestazione sine causa o ob causam finitam e può trovare nel contratto una mera occasione ma non un vero fondamento, trovando la propria origine nella legge e non nel precedente contratto.
La clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie insorte nell'ambito dei rapporti tra soci e tra questi e la società o l'organo amministrativo trova applicazione esclusivamente ove almeno una delle parti del giudizio rivesta la qualità di socio, con la conseguenza che, in assenza di tale qualità in capo ad entrambe le parti, la clausola non trova applicazione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli, 28/01/2026, n. 1467, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-28-gennaio-2026-n-1467-1774443275-6212/