Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Napoli, 25 gennaio 2026, n. 1189

Tribunale di Napoli

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolve alla cognizione di arbitri rituali le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili, non è opponibile a soggetti terzi ed estranei alla compagine sociale, con la conseguenza che, ove la controversia coinvolga prevalentemente tali terzi, viene affermata la competenza del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa, che devolve alla cognizione di arbitri rituali le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili, non è opponibile a soggetti terzi ed estranei alla compagine sociale, con la conseguenza che, ove la controversia coinvolga prevalentemente tali terzi, viene affermata la competenza del giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Napoli, 25 Gennaio 2026, N. 1189, «Tribunale di Napoli, 25 gennaio 2026, n. 1189», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-25-gennaio-2026-n-1189-1774360251-7114/

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