sentenza
N. 1186
Anno: 2026

Tribunale di Napoli, 24 gennaio 2026, n. 1186

⚖️ Tribunale di Napoli
📅

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non prevede la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società è nulla per contrarietà a norma imperativa, anche ove si riferisca all'arbitrato irrituale, non essendo applicabile la distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, atteso che la nullità è posta a presidio del principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.
La clausola compromissoria statutaria per arbitrato irrituale che rimette la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società e non è conforme all'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, ove stipulata anteriormente alla sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, non potendosi ritenere la disciplina dell'arbitrato societario superata dalla disciplina transitoria.
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale inserita nell'atto costitutivo che prevede la nomina degli arbitri ad opera delle parti stesse e non da parte di un terzo previamente designato deve considerarsi divenuta inefficace, non potendosi ipotizzare un'integrazione parziale della norma colpita da nullità non prevista dal legislatore, a pena di forzare la volontà delle parti attraverso l'imposizione per via integrativa di nomine arbitrali e di un modello processuale non prevedibili al momento dell'introduzione della clausola.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Napoli, 24/01/2026, n. 1186, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-24-gennaio-2026-n-1186-1774443275-8711/