ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Monza, ord. 14 agosto 2025

⚖️ Corte di Appello
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Massima

La reviviscenza del lodo arbitrale, conseguente alla cassazione della sentenza che ne aveva dichiarato la nullità, comporta il ripristino integrale degli effetti del titolo arbitrale, ivi comprese le reciproche condanne in esso contenute, senza che si configuri obbligo restitutorio per le somme già percepite in esecuzione del titolo giudiziario cassato, quando tali somme risultino comunque dovute in forza del lodo ripristinato.
L'efficacia esecutiva del lodo arbitrale non può essere sospesa quando il debitore opponga in compensazione crediti contestati nella loro esistenza, atteso che l'istituto della compensazione giudiziale non opera in presenza di crediti il cui an debeatur sia oggetto di contestazione da parte del creditore.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 14/08/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-ord-14-agosto-2025-1761133460-2405/