Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una federazione sportiva, ove recepita per rinvio in un contratto tra società sportive avente ad oggetto rapporti di natura economico-patrimoniale, è inefficace ove sia priva di specifica individuazione del suo ambito di applicazione, identificato in termini astratti e generici, non essendo idonea a derogare alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 280/2003.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Monza, 20 Gennaio 2026, N. 123, «Tribunale di Monza, 20 gennaio 2026, n. 123», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-20-gennaio-2026-n-123-1774360250-2614/