Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Modena, 19 febbraio 2026, n. 214

Tribunale di Modena

Massima

In presenza di una clausola compromissoria, il giudice adìto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ., previa revoca del decreto, essendo la controversia devoluta alla competenza dell'arbitro in forza della volontà contrattuale delle parti.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di una clausola compromissoria, il giudice adìto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., previa revoca del decreto, essendo la controversia devoluta alla competenza dell’arbitro in forza della volontà contrattuale delle parti.

Come citare

Tribunale di Modena, 19 Febbraio 2026, N. 214, «Tribunale di Modena, 19 febbraio 2026, n. 214», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-modena-19-febbraio-2026-n-214-1775852638-9058/

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