Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Milano, ordinanza del 2 febbraio 2026

Tribunale di Milano

Massima

La pendenza del procedimento arbitrale rende inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., in quanto la funzione deflattiva propria di tale strumento viene meno una volta instaurato il giudizio di merito e il suo espletamento non risponde più ad alcuna logica processuale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La pendenza del procedimento arbitrale rende inammissibile il ricorso per consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., in quanto la funzione deflattiva propria di tale strumento viene meno una volta instaurato il giudizio di merito e il suo espletamento non risponde più ad alcuna logica processuale.

Come citare

Tribunale di Milano, 2 Febbraio 2026, «Tribunale di Milano, ordinanza del 2 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ordinanza-del-2-febbraio-2026-1774522926-9306/

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