Massima
Nel giudizio arbitrale promosso dal socio per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società dall'organo amministrativo in carica, sussiste un conflitto di interessi tra la società e l'amministratore convenuto, tale da imporre la nomina da parte del Giudice statale di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ., atteso che l'amministratore non può rappresentare la società in un procedimento nel quale è chiamato a rispondere personalmente dell'inadempimento ai doveri inerenti alla propria carica.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel giudizio arbitrale promosso dal socio per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati alla società dall’organo amministrativo in carica, sussiste un conflitto di interessi tra la società e l’amministratore convenuto, tale da imporre la nomina da parte del Giudice statale di un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ., atteso che l’amministratore non può rappresentare la società in un procedimento nel quale è chiamato a rispondere personalmente dell’inadempimento ai doveri inerenti alla propria carica.
Come citare
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2025, «Tribunale di Milano, ord. 3 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-3-novembre-2025-1769173583-3062/