Tribunale di Milano, ord. 15 luglio 2025
Tribunale
di Milano
Massima
La sussistenza di un conflitto di interessi tra l'amministratore di una società e la società stessa, determinato dalla circostanza che l'amministratore sia convenuto in un giudizio arbitrale promosso per il risarcimento di danni alla società, comporta la necessità di nominare un curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. cod. proc. civ.
La competenza per la nomina del curatore speciale ai sensi degli artt. 78 ss. cod. proc. civ. spetta al giudice ordinario anche quando sia pendente un procedimento arbitrale, rimanendo tale funzione processuale di esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria nonostante la compromissione in arbitri della controversia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 15/07/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-15-luglio-2025-1759503381-4025/