sentenza
N. 5703
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 9 luglio 2025, n. 5703

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

La contestazione in ordine alla stessa conclusione e all'esistenza di un determinato contratto scritto contenente clausola compromissoria non fa venir meno la competenza speciale degli arbitri quando l'interessato non disconosca la sottoscrizione che risulta apposta a quel contratto, stante la natura della clausola compromissoria ed il disposto del secondo comma dell'art. 808 cod. proc. civ.
A norma dell'art. 808-ter cod. proc. civ., le parti che intendono stabilire che la controversia sia decisa a mezzo di arbitrato irrituale devono disporre ciò espressamente e per iscritto, di guisa che dalla mancanza di una tale disposizione scritta non deriva alcuna nullità della convenzione di arbitrato ma discende unicamente che l'arbitrato sarà rituale.
La determinazione della sede dell'arbitrato non deve necessariamente essere contenuta nella convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.
Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 1341-1342 cod. civ., soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole, specifiche vicende negoziali.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 09/07/2025, n. 5703, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-9-luglio-2025-n-5703-1759503381-9373/