Tribunale di Milano, 7 giugno 2021, n. 4854
Tribunale
di Milano
Massima
La disciplina di cui all'art. 1341 cod. civ. in punto specifica approvazione per iscritto, tra l'altro, delle clausole compromissorie, non può essere invocata dal soggetto che ha predisposto la regolamentazione contenuta nelle condizioni generali di contratto una volta che il soggetto aderente, quale parte interessata a far valere l'inefficacia della clausola, abbia inteso dare esecuzione alla stessa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 07/06/2021, n. 4854, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-7-giugno-2021-n-4854-1752148093/